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Commercio e mestieri

Arti e mestieri

Risulta dall’art. 72, che per ogni arte o mestiere, venivano nominati due buoni uomini, intendenti e conoscitori di ogni cosa, i quali dovevano provvedere e rivedere i diversi lavori, mettendo il buon accordo nel caso che alcuno pretendesse più di quello che gli era dovuto, e dando la ragione a chi spettava. Erano pure obbligati a controllare i macellai, panatari, venditori di vino, nonché le case e le possessioni. Gli stessi Consoli dovevano inoltre rivedere, scandagliare e punzonare i pesi e le misure, acciocché ognu-no potesse comprare o vendere cosa marcata.

Questo articolo di Codice fu aggiunto il 27 Ottobre 1374, sotto il Governo Aragonese, il quale, come vedremo a suo tempo, per volere dei Sassaresi aveva riconosciuti e adottati gli Statuti della Repubblica.

I due Consoli, in quel primo anno in cui fu sancita la legge, erano Donno Giovanni Palas, e Donno Benedetto Corbu.

Arrotini

Per affilare un gran falce, danari 4; – per un distrale, danari 3; – per un pudaiolu (forbice da potare) o gustedu (coltello) grande, soldi 2.

Barbieri

Nessun barbiere poteva radere la barba in domenica, né in feste solenni, né in piazza, né in pubblica via, né in casa propria o d’altri. Quest’articolo, che è il 72, ci fa sapere, che ai tempi della Repubblica Sassarese si radeva la barba in istrada, come nelle commedie di Goldoni.

Calzolai

Fattura d’un paio di scarpe da uomo o da donna (suola, runcales e calcangiles) collo spago dessu mastru, denari 6; – grandi stivali per uomo, un soldo e 6 denari; – stivali per giovanetti ecc., secondo la loro età, in proporzione.

Carra Manna e Carra Piccola

Esistevano allora ed avevano la stessa denominazione che hanno oggi, la Carra Manna e la Carra Piccola. L’attuale Palazzo del Conte di San Giorgio, attiguo alle Carceri di San Leonardo, era allora fabbricato a porticali nelle due facciate. Sotto i porticali che davano al settentrione era una misura fissa di pietra che conteneva uno staio, detto allora carra; ed era là che il Codice prescriveva di vendere e comprare il grano, l’orzo, le fave, i fagiuoli ed altri legumi, all’ingrosso. Il mezzo staio, o mezza carra di pietra, era invece fissa sotto ai porticali rivolti a ponente, e serviva per i venditori e compratori al minuto, i quali dovevano convenire là per il loro commercio. Dal luogo di queste due misure ne vennero le denominazioni che si conservarono fino ad oggi, cioè Carra Grande e Carra Piccola.

A proposito di queste misure, l’art. 80 degli Statuti dice: «Tutti quelli che vendono orzo ecc., devono pagare per la carra un denaro per ogni rasiere misurato dal Misuratore del Comune. Per le vendite all’ingrosso si paghino 4 soldi di Genova ogni 100 rasieri; e se non vi è il Misuratore comunale, soldi 2 per 100 rasieri; e coloro che hanno grano od orzo, proveniente da terra da loro lavorata, possono vendere senza pagare l’imposta della carra; salvo se vogliono la carra del Comune; in questo caso paghino come gli altri, 2 soldi ogni 100 rasieri».

Carrettieri

Questo ceto, a quanto pare, non era troppo di buona fede, perocché le pene che ad esso s’infliggono, sono fra le più rigorose e le più crudeli contenute nel Codice. Nell’art. 74 è detto: «I carratori paghino la gabella, e siano di buona fede, e non facciano frode. Chi froda poco, fino a soldi 19, paghi una multa competente; chi froda da 20 soldi in sù, paghi lire 10 e rimborsi il danno; e se non paga dentro i 10 giorni sia frustato per la città, e non possa più stare in Sassari e nel distretto. Chi froda in quantità di soldi 100 in giù fino a 20, sia condannato a pagare lire 10 fino a 20, ad arbitrio del Podestà, e ad emendare il danno; e se non paga in 10 giorni, gli sia tagliata la mano destra».

La mano destra dunque, valeva dalle 10 alle 20 lire di Genova!

Infine, chi rubava da soldi 100 in sù, era bell’e fritto: s’impiccava addirittura per la gola, nel sito dov’era stato commesso il furto; e se fuggiva, gli si dava il bando per sempre dalla città. Si capisce che questo bando tornava inutile!

Concie

Né dentro le mura della città, né nella valle del Gurusele, cioè dal villaggio di Enene fino al villaggio di Octava, si poteva tener concie – come è detto all’art. 53. Era fatta solo eccezione per due: quelle appartenenti alla chiesa di San Nicola, e quelle di proprietà di Maestro Olideu; ai quali erano concesse, coll’obbligo però che l’acqua sporca ed il mirto si gettassero fuori di Sassari, in modo da non recar danno a persone né a cose.

Quanto poi al commercio dei cuoi di bue e delle altre pelli conciate, pare che la malafede non fosse del tutto bandita. Abbiamo veduto che il Codice obbligava i venditori ed i compratori a contrattare la mercanzia nella sola Piazza de Cotinas, perché si trovassero in mezzo a molti testimoni. Nell’art. 58 è detto, che nessuna persona poteva vendere o comprare cuoio fresco o secco, nel quale fossero rimasti attaccati pezzi di carne, nervi, ossa od unghie – oppure che fossero stati salati con sale misto a terra. Al compratore, poi, lo stesso articolo degli Statuti dava facoltà di poter percuotere cinque volte la pelle con un bastone grosso convenientemente, restando il cuoio spiegato a volontà dello stesso compratore. – E per verità doveva essere un bello spettacolo il vedere tali bastonature in mezzo alla Piazza!

Non si potevano vendere cuoi di bue o di vacca di un anno, se prima non erano marcati co bollo del Comune; per la marca si pagava un dritto.

Le tariffe dei conciatori erano le seguenti: per conciare un cuoio grande di bue, soldi 8; – per un cuoio di cervo o capriolo, soldi 3.

Fabbri

Ciascun fabbro doveva comprare il ferro a peso, doveva venderlo a peso lavorato, e scontava il consumo secondo il lavoro. In caso di contestazioni, si chiamavano i due Consoli – e così s’intenda sempre per tutti i mestieri, ognuno dei quali era sotto la sorveglianza dei rispettivi due buoni uomini, pratici della Partita.

Ecco i prezzi che dovevano percepire per la semplice manifattura:

Per eseguire un’alvada di ferro vecchio, soldi 5; – per un’alvada di ferro nuovo, soldi 4; – per un’alvada di ferru sestadu, cioè di spiaga, soldi 3; – per un sarchiu, picco, distrale o mazza, soldi 5 per ognuna; – per zappa, pala, vanga e simili, soldi 8; – per falce, cafana ecc., soldi 4; – per pudaiolu mannu o isquiradorgia, soldi 3; – per un ferro nuovo con otto buchi, danari 6; – chiodi da cavallo, o bollette (ogni cento), soldi 2; – per ferramenti di carri, o di altri di gran peso, danari 6 la libra; – per mettere un ferro da cavallo, 2 danari; – per salassare il cavallo (facevano dunque i maniscalchi?), 2 danari.

Fabbriche diverse

Dagli Statuti risulta, che a Sassari l’industria e il commercio erano piuttosto fiorenti. Vi erano fabbriche di panno e di lombardiscu (specie di stoffa denominata dalla Lombardia, forse per imitazione di manifattura). L’arte della lana era allora in gran voga.

Esistevano pure moltissime fabbriche di tegole, che si dovevano vendere ben cotte, grandi e ben fatte.

Si aveva pure una fonderia di metalli ed una zecca.

Falegnami

Ogni buon maestro patentato (cioè inscritto nel Registro del Comune) percepiva soldi 5 al giorno in Estate, e soldi 4 dal 1° Novembre al 31 Marzo. Gli altri maestri non patentati avevano 4 soldi al giorno in Estate, e 3 soldi nell’Inverno.

Fruttivendole

Le frutta si vendevano per la città, e non era certo trascurata la pulitezza. – L’art. 83 vietava alle donne che vendevano per le vie frutta od altra cosa da mangiare, di poter filare. Tal legge, che aveva per iscopo la mondezza, era stata forse fatta per le donne di Sassari, di Sorso e di Sennori, le quali usano occuparsi in altri lavori, mentre vendono le loro derrate. Così il Tola.

Tutte le cose mangereccie non si potevano però vendere né comprare in domenica, né in altre feste solenni; né prima del suono della campana di San Nicola che si batteva a terza. Quindi, chi non faceva le provviste al sabato, doveva digiunare la domenica.

Si tutelavano d’altra parte anche gl’interessi dei piccoli commercianti, perocché era proibito a chicchessia comprare nel porto di Torres, per rivenderla, cosa da mangiare o no, che venisse sopra qualche legno che scaricava mercanzie. Era eccettuato il solo legname.

Lavandaie

Anche le lavandaie avevano il loro articolo nel Codice. Chi perdeva un panno datole per lavare, doveva subito pagarlo al padrone; e per testimonianza bastava la parola di chi dava i panni.

Macello e Taverrargios

Le carni di qualunque specie, non si potevano vendere che nel Macello, il quale era in Porta Gurusele, e propriamente nella cortina delle mura che si trovano di fronte alla chiesa della Trinità, dove continuò la vendita quasi fino al 1848.

Le carni erano sorvegliate col massimo rigore, e primo pensiero degli Amministratori era la pubblica igiene.

Le corna, a quei tempi, non erano commerciabili; era prescritto dagli Statuti di gettarle nell’immondezzaio.

La carne di bue o di maiale si vendeva a libre; il castrato, il montone, l’agnello e la pecora si tagliavano in quattro parti e si vendevano a quarti.

Eccovi, per curiosità, il prezzo delle carni nel 1300:

Un quarto di castrato, denari 10; – un quarto di montone, denari 8; – un quarto d’agnello di Primavera, 6 denari; – un quarto di capro castrato, denari 8; – un quarto di capro, capra, o montone, denari 6; – un quarto di pecora, denari 6.

Carne di porco, ogni sei oncie; un danaro; – carne di troia, ogni otto oncie, un danaro; – carne di bue, ogni diciotto oncie, un danaro; – carne di vacca, ogni dodici oncie, un danaro.

Come vedete, si mangiava a buon mercato. Una libra di carne di vacca costava un danaro; e con un danaro si comprava una libra e mezza di carne di bue. – Si vede dunque da questi prezzi, che il Podestà percependo 600 lire all’anno aveva un lauto stipendio!

Lo stesso art. 62 aggiunge: «E ciascuno venda la carne nel Macello, e mai in casa. Non si possa mai vendere una carne per l’altra; è proibito severamente di mettere in vendita carne di bestia morta di malattia, o morta da tre giorni in sù; si venda la carne tanto in molta quanto in poca quantità, talché i poveri possano sempre averne. Il Consiglio Maggiore può a suo piacere aumentare o diminuire il prezzo delle carni».

Vedete dunque che la nostra Repubblichetta pensava molto ai poveri! I macellai erano chiamati Taverrargios, da Taverna, luogo della vendita delle carni. Diffatti all’art. 52 è detto: «Nessun tavernaio, o che venda carne, possa gonfiarla col soffio (per mezzo d’un cannello)». – E da ciò si deprende che questa malizia era molto in uso a quei tempi.

Per sorvegliare il Mercato della carne si nominava il Majore de Taverna, il quale giurava dinanzi al Podestà di accusare i contravventori.

L’art. 69 ci dice: «che, chi faceva carnatu di carne porcina (macellava) non doveva servirsi della testa del maiale; di più non si poteva far carnatu in Piazza, cioè né in Cotinas, né in altra pubblica via, dove non era lecito gettar sangue, intestina, od altra bruttura del maiale».

I Sassaresi, per proprio uso, potevano comprare nella Taverna fino a cinque maiali, e non più. Per l’uso della famiglia, cinque maiali non erano certo pochi!

Medici e Farmacisti

I medici d’allora dovevano giurare di non far lega coi farmacisti, con pene pecuniarie se mancavano al giuramento. E ciò significa, che si verificavano allora molti abusi, e che in ogni tempo vi era un interessantissimo rapporto fra questi due ceti preposti alla salute pubblica.

Per i farmacisti, in particolare, esisteva una legge che proibiva loro di pestare le medicine sotto i porticali. Essi dovevano pestare le medicine dentro casa; e ciò prova che i farmacisti erano molti, molti i cataplasmi, e il suono del mortaio rompeva i timpani a tutto il vicinato.

Mercati

Come abbiamo veduto in diversi articoli, il formaggio, la lana, le pelli ed i cuoi, si dovevano vendere solamente nella Piazza Cotinas. Le carni nel Macello, fuori della Porta di Gurusele.

Il grano, l’orzo e i legumi nella Carra Grande e Carra Piccola, dove era la misura.

Il pane, le frutta, per tutta la città, meno un gran tratto della Piazza Cotinas, dov’era proibito fabbricare dei forni.

La paglia, l’erba e le legna, nel Campu dessa Corte dessu Cumone.

Mugnai

Anche i mugnai sono sempre stati una razza turbolenta. L’art. 71 infliggeva pene rigorose per le continue frodi della farina. Nessun mugnaio poteva levare per la macinatura più di un quattordicesimo da ogni rasiere di grano.

In quanto ai molini, erano, a quei tempi, sacri. Guai a colui che faceva deviare l’acqua destinata a far girare le macine! – Era solo permesso agli ortolani di servirsene per l’innaffiamento degli orti; solamente però dall’alba del sabato all’alba del lunedì. – Ciò vorrebbe dire, che gli ortolani erano i soli a cui si permetteva di non santificare le domeniche!

Muratori

I muratori erano pagati a giornata, ed il prezzo era: durante l’Estate, 4 soldi al giorno – nell’Inverno, soldi 3.

Notai

Era una delle cariche più alte e rispettate. Nessun notaio di Sas-sari o del distretto poteva formulare o levare alcuna carta nelle seguenti feste, sotto pena di soldi 10 per ciascuna carta: – nelle feste di Natale – il primo giorno dell’anno – il giorno dell’Epifania – il Venerdì Santo – Pasqua di Resurrezione – Ascensione – Pasqua di Maggio – Annunziazione – Assunzione, e tutte le domeniche; eccettuati i testamenti, collazioni di benefizî, elezioni, proteste, appellazioni, denunzie, pagamenti, patrimoni, sposalizî, e sentenze di arbitrio. – (E mi pare, che nelle feste egli avesse da lavorare abbastanza!).

Per i contratti di allocazioni, vendite, e accordi fra servi e serve il notaio non doveva percepire, secondo l’art. 53, che soldi 3 da caduno; e per contratti di debito, soldi 4; salvo però per testimoni, ultime volontà, collazioni di benefizî, carte di piaitos (liti) e cose di chiesa, per i quali il notaio doveva percepire a seconda la qualità del fatto.

Nell’art. 52 è detto: «se un notaio morisse, tutti i suoi atti si raccomandino dal Podestà ed Anziani, nel Consiglio Maggiore, ad altro notaio, scelto dallo stesso Podestà ed Anziani. Il qual notaio è obbligato dare agli eredi del morto la metà di tutti i frutti ed utili ricavati dai Cartolari che erano in potere del morto. E ogni notaio depositi per garanzia lire 300.

«Se poi un notaio falsava qualche atto a danno di alcuno, il Codice lo condannava ad essere decapitato; e la stessa pena era riserbata per colui che gli aveva fatto fare l’atto falso».

Orefici e Argentari

Il vicolo oggi detto degli Scolopi, si chiamava a quei tempi dell’Argenteria, perché colà avevano le loro botteghe tutti gli orefici e gli argentari. L’antica denominazione data a questa via fu conservata fino al 1837, come risulta da alcuni pubblici strumenti, e come i nostri vecchi ce lo assicurano.

Non si poteva marcare argento od oro, se non col marco ordinato dal Comune; né si poteva vendere l’uno e l’altro senza mostrarli prima ai Signori del Consiglio – sotto pena di lire 50 di Genova, che andavano a benefizio delle mura della città.

L’argento di cui ordinariamente dovevano servirsi era de grussos aquilinos, (dei grossi Aquilini) specie di moneta imperiale d’argento.

Ogni argentiere doveva depositare, a titolo di garanzia, lire 100 di Genova, e prestava il giuramento di lealtà.

Pane e Fornai

Come abbiamo scritto, il pane e tutti i commestibili si vendevano dappertutto per la città, meno nella Piazza Cotinas. L’ufficio di sorvegliatori era affidato a due ortolani che dimoravano alle due estremità di detta Platha o Ruga.

L’art. 73 prescriveva: «che nessun fornaio potesse percepire oltre 4 danari per cuocere un rasiere di grano fatto in pane. Solo nelle due Pasque, di Natale e di Aprile, un fornaio poteva pretendere 6 danari per rasiere».

I poveri fornai non si arricchivano di certo!

Abbiamo pur detto, che nessuno poteva fabbricare un forno nella Ruga de Cotinas, cioè da Porta Capu de Villa a Porta Sanctu Flasiu.

Pastori

Ve n’erano moltissimi, ma pare non fossero troppo amanti della nettezza, né troppo di buona fede. – Un articolo del Codice punisce colui, che nel formaggio salato mischiava terra od altra bruttura; e a chi vendeva lana bagnata, o umida, o mischiata con terra, gli si faceva bruciare la lana dopo aver pagato lire 5 di multa.

Pernici e Colombi

Gli Statuti prescrivevano, che le pernici non si potessero vendere più di 4 danari l’una. In quanto ai colombi godevano la simpatia dei Legislatori; era rigorosamente vietato di uccidere per dispetto, o di appropriarsi colombi domestici altrui; pena soldi 10 ogni colombo, da dividersi metà per metà tra il Comune e l’accusatore.

I colombi dunque si ebbero sempre la tenerezza di tutte le Repubbliche! – Venezia ne aveva dato l’esempio!

Pescivendoli

I venditori di pesce e d’anguilla dovevano vendere questo genere nello stesso giorno della pesca, né potevano tenerlo in casa. E vendendo i pesci era loro proibito di sedere o di appoggiarsi a nessun posto, sotto pene pecuniarie. Quest’uso, attraversando circa sei secoli, è arrivato fino a noi. I pescivendoli, anche oggidì, stanno sempre in piedi, e discosti dal tavolo dov’è il genere di loro commercio. Che si temeva da loro?

Il pescivendolo che aveva portato il pesce dal mattino fino alle nove, doveva averlo venduto a mezzogiorno; chi poi lo portava al Mercato dalle nove a mezzogiorno non poteva più venderlo al di là del Vespro. E se lo vendeva, tanto peggio per lui!

Era severamente proibito di portare al Mercato pesce luvato, (preso colla lue, attossicato), nonché di luvare, o di stare coi luvatori, pena 5 lire a tutti indistintamente, a chierici e secolari.

Pesi e Misure

Tutti i venditori indistintamente dovevano servirsi del peso usato in Sassari, cioè vendere a libra sardesca. Anche le canne ed i palmi dovevano essere uguali a quelli esistenti nella casa del Comune. Chi vendeva o misurava con peso o misura calante, era condannato dall’art. 36 a pagare da 5 a 10 lire di multa, seconda la qualità del fatto e della persona e la quantità della merce.

Pittori

Negli Statuti non si parla di pittori od altri artisti. Da una nota apposta dallo Scrittore di Tarros al Codice Cartaceo N. 4, pubblicato dal Martini, risulta che dal 1300 al 1350 fiorirono a Sassari: Marco Gambella, Gavino Marongiu e Michele Fraxo, tutti pittori sassaresi.

Sarti

Per fattura d’una gonnella da uomo, tutta foderata, soldi 5; – per una palandra (gabbano), secondo il grado; – per una gonnella da donna, increspata, soldi 6; – per una gonnella da donna, alla francese, soldi 4; – per un mantello alla castellana, soldi 3; – per un fornimento di fregi, ovvero d’argento, o perle, secondo il grado.

Le modiste e le sarte non esistevano a quei tempi: l’uomo faceva tutto! – Le donne si applicarono più tardi al mestiere!

Tessitori

Per tessere una canna di tela fina, larga 3 palmi, soldi 2; – una canna di frustagno rigato, peloso, soldi 3; – una tovaglia, cortina, della larghezza di 4 palmi, soldi 4; – (se il lavoro è di stoffa grossa, si paghi al minimo 6 danari alla canna); – per uno sciugatoio, o salvietta, secondo la larghezza; – per una canna di furesi, danari 6.

Usurai

Gli usurai non potevano prestar danaro oltre a 6 danari per lira, ogni mese. Mi pare che non ci fosse tanto male! – nientemeno che il 30 per 100!

Venditori di tela ed orbace

L’art. 92 imponeva a questi mercanti ambulanti che volevano esitare la loro mercanzia, di non venderla in rotoli, ma di mostrare spiegate le pezze di tela, canavacio od orbace, affinché il compratore potesse esaminarne la qualità. Curioso poi è che anche il compratore era obbligato acquistarla in tal modo. Non si permetteva ai cittadini neppure il piacere di voler essere ingannati!

Nel Codice è detto: «sos qui battan telas, canavacio, albache, ecc.». Dunque queste stoffe non si fabbricavano a Sassari!

Vino

Si ricava dall’art. 129, che il vino al minuto non si poteva vendere che a pinta giusta, e non più di 4 danari caduna pinta, contro pena di soldi 5 ogni volta. – La pinta era circa un litro.

Zappatori

Gli zappatori, fin dal secolo XIII, sono stati sempre pigri e riottosi, quasi come lo sono oggi. Essi si recavano tardi al lavoro, e lo lasciavano presto. – L’art. 26 li condannava a pagare soldi 2 al Comune, e a perdere il prezzo della loro opera, non solo se rientravano in città prima del tramonto del sole, ma ancora (cosa curiosa!) dopo chiuse le Porte della città.

A quanto pare erano puniti anche quando lavoravano oltre l’orario! – cosa che mai sarà certo avvenuta.

Vedremo a suo luogo quanti seri provvedimenti furono presi in ogni tempo per gli abusi di questa classe nell’orario del lavoro – e sempre inutilmente!

Qualunque lavoratore, in campagna, non poteva portar via dalla vigna del padrone pertica, palone, canna, od altre legna; né il padrone del podere poteva autorizzarlo a far ciò. Se poi levava paloni od altro, era condannato secondo il furto; e se in certi casi non aveva danaro per pagare la multa, veniva frustato per Sassari, dopo avergli posto al collo il palone rubato.