Dintorni di Sassari nel 1300

Padroni di bastimenti

L’art. 61 ci dice, che i padroni dei legni che approdavano a Portotorres (i quali legni erano stati noleggiati dai commercianti per caricare le merci) erano tenuti di dare sufficiente garanzia dinanzi al Podestà per il carico che loro si affidava.
«Ricevuta la polizza (dice il detto articolo) dal Maggiore del porto, i mercanti possono uscire da Sassari colle merci, senza bisogno di alcun’altra polizza o parola di Corte. E, se dopo fatto il contratto, qualche merce rimanesse in terra, paghi il patrono del legno danni e interessi. E se i mercanti non consegnassero in tempo ai patroni del legno la mercanzia contrattata, siano essi mercanti tenuti a pagare di nuovo il patrono per la merce. »
Nessuno, fosse o no mercante, poteva recarsi al porto di Torres per comprare merce di qualunque genere che si scaricava da un legno: erano eccettuati i soli legnami di costruzione.