Se un individuo, colpito da una condanna, riusciva a mettersi in salvo fuori di Sassari, egli doveva subire la pena del suo misfatto in qualunque tempo venisse preso dalla forza armata, oppure in qualunque tempo rientrasse in città volontariamente.
L’art. 127 proibiva severamente di dare asilo o consigli ad un bandito.
L’art. 87 stabiliva, che per qualunque eccesso commesso, nessuno poteva toccare i beni di un bandito: essi diventavano proprietà del Comune.
Nell’art. 2 del Libro III è detto, che qualunque persona poteva, senza subire condanna, uccidere o ferire un colpevole, bandito per omicidio, per membru secatu, o per furto.