Leggi e Giustizia

Articoli diversi

Dopo aver esposto in succinto i diversi Costumi e lo stato della nostra città nel secolo XIV, accuratamente desunti dai diversi capitoli del Codice della Repubblica Sassarese, riportiamo ora il sunto od i titoli di alcuni articoli sui quali non abbiamo creduto necessario fermarci – e specialmente di quelli contenuti nel Libro II concernenti il Diritto Civile.
Cominciamo da questi ultimi:
«Dei testatori e dei testamenti, e della instituzione degli eredi – Dei figli che muoiono improli ed intestati – Di non vendere né ipotecare i bene dotali e parafernali delle mogli – Delle citazioni e delle staggine – Delle citazioni personali e a domicilio – Dei contumaci – Della lettura delle sentenze e dei motivi delle medesime – Del debito contratto dal marito senza la moglie, nei matrimoni alla sardesca – Del pagamento dei debiti e della carcerazione dei debitori insolventi – Dei debitori confessi e di coloro che negano il debito – Della rifusione delle spese della lite – Delle citazioni dolose e delle caparre – Dei casi nei quali il Podestà può sentenziare e condannare in questioni civili senza riunir corona, ossia Consiglio di Savi – Delle forme da osservarsi dal Podestà nelle cause civili e criminali dei forestieri – Della denunzia della lite al suo autore –  Dei beni ipotecati per debiti – Dei testimoni e pubblicità dei loro esami – Della forma dei pagamenti giudiziari e della esecuzione delle sentenze – Degli Esecutori e dei debiti testamentari – Dell’estimo e dei danni fatti nelle proprietà altrui e del salario spettante agli esperti che li avvalorano – Dei tutori e dei curatori – Come il Podestà debba definire le questioni degli stranieri – Dei debiti già soddisfatti – Delle fidanze da darsi dai debitori, e delle fideiussioni – Termine per le citazioni dopo le staggine – Della eccezione della cosa giudicata – Delle prescrizioni – Dei bandi o gride – Di coloro che maliziosamente danno o ricevono in pagamento beni già venduti od obbligati ad altri – Dei mariti prodighi e viziosi che vengono in povertà – Del giuramento da offrirsi in giudizio al possessore d’una carta privata di debito – Della prescrizione biennale dei debiti non constatata da carta pubblica – Dei miglioramenti fatti nei beni altrui dai possessori di buona fede – Della facoltà di procurare o patrocinare in giudizio le ragioni altrui – Delle appellazioni – Dei giorni destinati pei pagamenti giudiziari – Decreto particolare sulla forma delle appellazioni.»

Diamo ora il sunto di alcuni articoli:
Art. 88 – Che nessun cittadino, tranne i soli elettori, possa essere presente nella sala, o prendere parte all’elezione degli ufficiali del Comune.
Art. 122 – Gli accimatores (ossia cimatori) che cimano e mettono in soppressa il panno lano, non possano pretendere per la accimatura più di 6 danari per ogni canna di panno franciscu pressato, e 4 danari per ogni canna di panno lombardiscu.
Art. 36 – A schivare i pericoli che potrebbero lamentarsi nella terra e distretto di Sassari, ordiniamo che qualunque persona, la quale volontariamente vorrà far pace con altri, e questa pace rompesse, sia condannata dal Podestà in quattro volte tanto il malefizio che avrà ad altri fatto.
Art. 43 – I messi che andranno con ordine del Comune per pignorare i debitori, non possono togliere panni da dosso, non letto, né arma. – E ciascuno si lasci pignorare e predare dai messi per qualsiasi ragione; e chi farà resistenza sia condannato dal Podestà in soldi 5 per ogni volta; e basti per prova la semplice parola dei messi.