L’art. 47 proibiva di giuocare a dadi, a interesse; salvo nelle feste ordinate. Non si poteva tener giuoco in casa, nel porticale o nella propria corte; né si poteva ottenere ragione per danaro prestato al giuoco, nonché per i mobili guadagnati sulla parola.
Come vedesi, il vizio del giuoco allora, come oggi, era in tutto il suo pieno sviluppo.