L’art. 18 parla in disteso dei testimoni e della pubblicità dei loro esami; e il Tola scrive nelle sue note al Codice, che in esso articolo è sanzionata la quasi pubblicità dei giudizi, della quale (benché più completa) mena tanto vanto l’età moderna.
A proposito dei testimoni diremo, che erano puniti con rigore, ed in modo inumano, se deponevano il falso. L’art. 34 prescriveva si tagliasse loro la lingua, né fossero più ricevuti per fare testimonianza.
D’altra parte, pare a me, che di quest’ultima deliberazione il Codice avrebbe potuto fare a meno, perché da un muto ben poco avrebbero potuto ricavare!