Dagli Statuti risulta che il nostro Comune si preoccupava molto dell’ordine e sistemazione dei fabbricati e delle vie.
L’art. 37 ci dice, che nessuno poteva fabbricare di nuovo, o riedificare dalle fondamenta case o muri, i quali fossero in capo di via, senza la presenza del Priore o di due Anziani, i quali ordinavano si lasciasse larga la via, almeno 12 palmi. Dovevano essi parimenti badare che invia maggiore di 12 palmi nessuno si appropriasse terreno disponibile per fabbricarvi casa, orto, od altro edifizio.
Questo Priore e questi Anziani, se trascuravano il loro dovere, erano puniti con multa, il primo di lire 10, ed i secondi di lire 5.
I muratori, poi, non potevano fabbricare senza che due Anziani approvassero i relativi disegni. E chi voleva fabbricare di nuovo fuori delle mura di Sassari, dall’altra parte del fossato, doveva lasciare lo spazio di sei canne (60 palmi) misurate dal fossato in là. Però, se in qualunque tempo, per tema di nemici, vi fosse stato bisogno di disfare l’opera ivi eseguita, si doveva subito atterrare senza pretendere dal Comune alcuna indennizzazione. A meno che l’opera non si facesse per deliberazione del Consiglio Maggiore.
I cantoni che si adoperavano per fabbricare erano di due qualità, i doppi e i manegevoli. I cavapietre (bocatores de cantones) dovevano fare i primi, lunghi due palmi e mezzo; e i secondi, che avessero un palmo e mezzo di lunghezza, e un palmo di larghezza.
Il Podestà e gli Anziani, entrando in funzioni ogni anno, dovevano chiamare un buon uomo, il quale durante l’anno era incaricato di visitare la città, investigare e riferire sull’edilizia; e se quest’ufficiale mancava al suo dovere era punito col non pagarglisi lo stipendio che era di lire 6. – E si aggiunga che era pure incaricato della sorveglianza delle Concie!
Secondo l’art. 38, in via di 15 palmi non era permesso di far sedili, né altro che impedisse il passaggio. Lo stesso articolo proibiva di fare porticali dinanzi alle case poste in capo di via, se fra l’uno e l’altro porticale di fronte non vi era lo spazio di palmi 12; come pure non si permetteva di fare alle case il solaiu (specie di palco in legno sporgente in fuori); e di mettere sedie (catreia) o panchi in istrada, se la via non aveva la prescritta larghezza.
Questi solai o palchi non potevano sporgere in fuori più di 4 palmi, e dovevano essere all’altezza di 14 palmi dalla via. L’altezza di 14 palmi era pure il limite minimo prescritto per l’altezza del tetto o grunda di ciascuna casa posta a capo di via.
L’art. 39 ordinava che si accomodassero le vie quando ve n’era bisogno, e ciò si facesse a spese dei proprietari delle case che si trovavano in quella contrada.
A quanto si rileva dagli articoli 37 e 38 che trattano minutamente dell’edilizia, pare che queste disposizioni si fossero prese per la prima volta in quell’anno (1316), perché è detto: «E queste cose si osservino tanto nelle case già fatte, come in quelle che si faranno d’ora in avanti». Ciò vuol dire che tutti i solai ed i porticali che esistevano, non rispondenti alle volute dimensioni, dovettero disfarsi.
Il Tola, a proposito di questi due articoli, fa una nota. «Da ciò si rileva – egli dice – che il Comune di Sassari bandiva nel principio del secolo XIV quelle leggi di Polizia pubblica, le quali sono credute solo parto della moderna civiltà». Ed ha ragione. In quanto a me osservo solo, che con tant’arte, con tant’ordine, e con tanta severità, i nostri antichi ci hanno lasciato le vie così tortuose ed anguste, che fanno proprio pietà a vederle! Ai tempi della Repubblica la squadra doveva essere uno strumento ben diverso da quello usato dagli odierni ingegneri!