Nell’art. 79 è detto: «che tutti i danni che si faranno nelle case di campagna (vigne, orti, molini ecc.) e nelle masserizie in esse contenute, per mano d’uomo o del fuoco, dovranno essere indennizzati dal Comune di Sassari, entro un mese dal giorno della denunzia, dietro giuramento del proprietario sul valore del danno arrecatogli; eccettuati ben s’intende i valori degli oggetti in oro e argento; salvo poi a punire il malfattore se capitasse nelle mani della giustizia».
Da questa legge – nota il Tola – potrebbe ripetersi l’origine delle Baracellerie, o Compagnie d’assicurazione per i predi di campagna.