Commercio e Mestieri

Venditori di tela e orbace

L’art. 92 imponeva a questi mercanti ambulanti che volevano esitare la loro mercanzia, di non venderla in rotoli, ma di mostrare spiegate le pezze di tela, canavacio od orbace, affinchè il compratore potesse esaminarne la qualità. Curioso poi è, che anche il compratore era obbligato acquistarla in tal modo. Non si permetteva ai cittadini neppure il piacere di voler essere ingannati!
Nel Codice è detto: «Sos qui battan telas, canavacio, albache, ecc.». Dunque queste stoffe non si fabbricavano a Sassari!