Le pene più crudeli sanzionate dagli Statuti sono per i ladri. Dei ladri, al tempo della Repubblica, si aveva orrore. L’art. 25 prescriveva, che il ladro, il mentitore, e chi subiva una condanna, anche leggera, si dovesse segnare in un registro dal Notaio, notando la colpa da lui commessa; e ciò perché non si accettasse più per testimonio, e non potesse più avere ufficio e benefizio dal Comune.
Eccovi le pene stabilite dal Codice per i furti: «Chi ruba sino a 10 soldi sia frustato per Sassari; chi ruba dai 10 ai 20 soldi gli sia tagliata l’orecchia destra; dai 20 soldi sino a 3 lire, oltre il taglio dell’orecchia destra, s’abbia sulla tempia il bollo del Comune; da lire 3 sino a 10, abbia il bollo, il taglio dell’orecchia, e fuori un occhio; dalle 10 alle 20 lire, fuori i due occhi; da lire 20 in su, impiccato per la gola. E tutto questo non s’intenda per chi ruba le frutta e per quelli che non hanno oltrepassato l’età di anni 13».
Non meno rigorose sono le pene inflitte agli scherani (banditi) e ladri di campagna. Faccio qui notare, che in tutto il Codice, tanto per le pene quanto per i pubblici servizi, l’età di 14 anni è sempre fuori legge; meno in questo capitolo dei furti, in cui l’età è diminuita di un anno e ridotta a soli 13 anni. Il rispetto all’altrui proprietà preoccupava moto la mente dei nostri antichi Legislatori.