L’art. 14 del Libro II dice: «Se alcun sassarese o del distretto, farà un malefizio od un debito con alcun forestiero, sia trattato nella stessa guisa con cui i Signori delle terre straniere trattano cogli uomini della loro terra che avranno commesso le medesime mancanze contro i Sassaresi o distrettuali. E se ad alcuno di Sassari o del distretto non sarà fatta giustizia in terra forestiera, si possa pagarsene come meglio si creda; in modo tale, che del danno fatto apparisca legittima la pena; e se tale non sembrerà a chi il danno o l’ingiuria avesse ricevuto, la Podesteria e gli Anziani consultino 12 buoni uomini, e secondo il loro consiglio venga fatto. E tutto quanto il Podestà, Anziani e Savi avranno stabilito, valga come se in questi Statuti fosse contenuto; ben inteso non contravvenendo ad alcun capitolo dello stesso Codice Sassarese».
«Ciascuno, nella cui casa morisse un forestiero – dice l’art. 111 ne denunzi la morte al Podestà, prima del seppellimento. Se egli avesse fatto testamento si osservi questo scrupolosamente; se non lo avesse fatto, allora si faccia l’atto dei beni da lui posseduti, con carta pubblica, e si affidino i di lui beni ad un onesto e leale cittadino, fino alla comparsa dei parenti. E chi non denunzia il forestiero che muore, paghi lire 10, delle quali si abbia l’accusatore soldi 15.