Le frutta si vendevano per la città, e non era certo trascurata la pulitezza. L’art. 83 vietava alle donne che vendevano per le vie le frutta od altra cosa da mangiare, di poter filare. Tal legge, che aveva per iscopo la mondezza, era stata forse fatta per le donne di Sassari, di Sorso e di Sennori, le quali usano occuparsi in altri lavori, mentre vendono le loro derrate. Così il Tola.
Tutte le cose mangereccie non si potevano però vendere né comprare in domenica, né in altre feste solenni; né prima del suono della campana di San Nicola che si batteva a terza. Quindi, chi non faceva le provviste al sabato, doveva digiunare la domenica.
Si tutelavano d’altra parte anche gl’interessi dei piccoli commercianti; perocché era proibito a chicchessia comprare nel porto di Torres, per rivenderla, cosa da mangiare o no, che venisse sopra qualche legno che scaricava mercanzie. Era eccettuato il solo legname.