Leggi e Giustizia

Libertà dei Sassaresi

Sassari era edificata in un territorio incantevole per mitezza di clima, abbondanza d’acque e ricchezza di vegetazione. Abbiamo infatti veduto nella Convenzione, che i nostri padri vollero per patto speciale la formale promessa dai Genovesi, di non cambiare mai di luogo. I nostri antichi temevano che i Genovesi, per interessi di commercio e avidità di lucri, fossero indotti poco per volta a fabbricare in riva al mare per la comodità dei traffichi, essendo Torres più vicina ai porti della Signoria. I nuovi Turritani, che avevano già abbandonata la loro antica sede, non volevano certo ritornarvi!
Una cosa poi curiosissima è questa: che il Comune di Sassari considerava in quel tempo come Provincie quasi straniere tutti gli altri paesi della Sardegna, perché soggetti a diverse signorie. I Sassaresi tenevano molto alla propria libertà; erano troppo fieri d’essere stati i soli che si erano sottratti al dominio straniero. E per dir vero quello dei Sassaresi era un egoismo tutt’altro che lodevole!
Secondo l’articolo 36 degli Statuti, nessuna persona di Romagna, maschio e femmina, poteva essere borghese di Sassari per niuna possessione, salvo per matrimonio fatto con una od un Sassarese; solo in questo caso (dice l’articolo) goda la libertà che hanno i Sassaresi in terra e in acqua, e si stabilisca a Sassari, dopo aver fatta pubblica scrittura. – E se alcuno di Sassari si domicilia in Romagna o in Fluminargia, sia trattato come uno di loro, cioè fuori Sassari, (depus Sassari). – E qualunque persona forestiera voglia godere la libertà dei Sassaresi, e star voglia in Sassari, venga per tutto il mese di Maggio e si faccia inscrivere nel Libro dei Sindaci per mezzo del Notaio; e chi non fa ciò entro quel mese, non possa entrare in città per tutto l’anno, a meno che non paghi tutto il prezzo di un anno del pedaggio o passo. Tutte le altre persone che verranno ad abitare Sassari da qualunque parte, cioè, tanto da Sardegna (?!) quanto da fuori, si potranno fare borghesi di Sassari ed avere e godere della libertà dei cittadini sassaresi; e dal giorno che si faranno inscrivere, sino a tre anni, non siano tenuti a prestare servitù di sorta al Comune, reale o personale, salvo in cavallicata generale o nella guardia delle mura.
Da quest’articolo, (osserva giustamente il Tola) risultano due cose: 1°. Che i Sassaresi erano alteri di questa libertà che forse godevano da mezzo secolo; e che per mezzo di questa libertà, invidiata da tutti, hanno attirato dai dintorni gli abitanti dei paesi, i quali hanno ingrandita la città; 2°. Che il sardo dei villaggi, come oggi i Sassaresi chiamano i paesani, rimonta precisamente a questo fatto.
A provare il buon conto in cui si tenevano i cittadini di Sassari, basta la citazione dell’art. 85, nel quale è detto, che nessun Sassarese si poteva cacciare od esiliare da Sassari per qualsiasi eccesso, e in nessun modo. – Si aveva pure dei riguardi per chi era domiciliato a Sassari, perocché è detto all’articolo 132: «Ordiniamo, che qualunque forestiero, sardo o terramannesu (continentale), non possa essere privato de’ suoi beni». – Vero è, che talvolta la legge era partigiana, come lo dinota l’articolo 35 formulato nel modo seguente: «Ognuno può patrocinare in giudizio, con mandato, le ragioni altrui, salvo per gli uomini di Pisa, d’Arborea, di Gallura e di Cagliari, dei quali nessun Sassarese può essere in nessun caso patrocinatore». – Quest’articolo forse fu suggerito dai Genovesi; ad ogni modo risulta che i nostri odi municipali sono di antica data, e li dobbiamo alla dominazione o ingerenza degli stranieri! – L’odio però dichiarato era specialmente per i Pisani; e tacendo della Convenzione, ben lo apprendiamo dagli articoli 14 e 84 degli Statuti. Col primo si proibisce a qualunque Pisano, sotto pena di lire 50, di poter abitare in Sassari, maximamente de cussos qui furun abitatores over burghesis de Sassari (specialmente di quelli che furono già abitatori o borghesi di Sassari); col secondo si dà facoltà ai Sassaresi di non restituire i prestiti fatti al Comune al tempo dei Pisani. Sono due articoli barbari dettati dall’odio più feroce!